Informazioni per ritardato od omesso pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Documenti
Ritardato od omesso pagamento
In caso di omesso, parziale o ritardato versamento, l'Ufficio Tributi del Comune emette avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l’applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 1, commi dal n. 695 al n. 699 della L. 147/2013.
2. Gli interessi di mora sono computati nella misura del tasso legale nella misura fissata dalla vigente normativa.
3. Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
2. Gli interessi di mora sono computati nella misura del tasso legale nella misura fissata dalla vigente normativa.
3. Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
Ultimo aggiornamento pagina: 30/12/2022 10:11:27